Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore on.le dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 1996, n. 5592, rappresentata e difesa - in virtu' di procura a margine del presente atto - dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione a: il telex del Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale della imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, del 15 maggio 1996 (prot. n. 2281), avente ad oggetto "Art. 3, comma 12, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 - Quota dell'accisa sulla benzina da destinare alle regioni"; il successivo telex ministeriale, del medesimo ufficio di cui sopra ed avente il medesimo oggetto, del 14 giugno 1996 (prot. n. 2629/I/P/C); la nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, di data non conosciuta (ma del settembre 1996), prot. n. 166383, avente ad oggetto "Attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sulla benzina (art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 349); la nota della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, del 29 ottobre 1996 (prot. n. 25944) e gli allegati prospetti di liquidazione delle quote di spettanza della regione Sardegna dell'accisa sulla benzina super e senza piombo, accertate per la provincia di Cagliari da gennaio a giugno 1996; la successiva nota della medesima Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, del 19 novembre 1996 (prot. n. 27230) e l'allegato prospetto di liquidazione relativo al periodo luglio-agosto 1996. F a t t o 1. - In base agli artt. 7 ed 8 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948, ed alle relative norme d'attuazione, nonche' agli artt. 116 e 119 Cost., l'autonomia finanziaria della regione Sardegna (che e' l'imprescindibile presupposto dell'autonomo esercizio di tutte le funzioni ad essa costituzionalmente attribuite) si fonda, sotto il profilo delle entrate, sulla partecipazione - nella misura stabilita da norme costituzionali - al gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale. Tale partecipazione e' prevista e disciplinata dall'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna (come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122). In particolare l'art. 8, lett. e), dello Statuto stabilisce che spettano alla regione i "nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione". Pertanto spettano alla regione Sardegna anche i nove decimi della accisa sulla benzina, e sulla benzina senza piombo, disciplinata dagli artt. 21 e ss. (v. spec. art. 21, primo comma, lettere a) e b)) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle leggi sulle imposte di fabbricazione e di consumo. Come e' evidente, sia per la regione Sardegna, sia per le altre regioni ad autonomia speciale (e per le province autonome di Trento e di Bolzano), la cui autonomia finanziaria si fonda essenzialmente sulla partecipazione a tributi erariali, la garanzia di tale autonomia sta, da un lato, nella impossibilita' per lo Stato di procedere (unilateralmente) alla modificazione delle quote di partecipazione regionale, se non attraverso procedure di revisione costituzionale o, comunque, basate su intese fra Stato e regione; dall'altro nell'applicazione della quota regionale a tutto il gettito derivante dal tributo erariale. Sino ad oggi la partecipazione della regione Sardegna al gettito della accisa sulle benzine non ha mai dato luogo ad alcun problema o controversia. Il gettito complessivo dell'accisa sulle benzine percetto nel territorio regionale e' stato sino ad oggi interamente imputato, dalle Ragionerie provinciali dello Stato, al capitolo di bilancio n. 1409, e le medesime Ragionerie hanno poi provveduto a contabilizzare, sulla base dei dati elaborati dall'U.T.F, e sulla base dei versamenti affluiti nel suddetto capitolo le quote dovute alla regione Sardegna. Considerato che annualmente in Sardegna vengono consumati complessivamente circa 630 milioni di litri di benzina, l'accisa sulle benzine con piombo e senza piombo percetta nella regione - con riferimento ai dati dell'anno 1995 - e' in totale di circa 671 miliardi, e la corrispondente quota di spettanza della regione Sardegna (considerate anche le riserve erariali) e' di circa 510.307 milioni. Alla fine del 1995 e' stata promulgata la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3, al comma 12, ha stabilito che: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29, E 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, e' attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilita' speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del d.-l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma". Era chiaro come tale innovazione legislativa non influisse sulla percentuale della accisa percetta in Sardegna e spettante alla regione. Infatti si evince senza ombra di dubbio dal tenore testuale della norma (specialmente dal primo periodo del surriportato dodicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 549/1995) che la quota dell'accisa sulla benzina, pari a 350 lire al litro, che viene attribuita alle regioni a statuto ordinario deve essere calcolata sulla (e prelevata dalla) accisa percetta nel territorio delle sole stesse regioni che ne beneficiano: "... una quota dell'accisa sulla benzina ... e' attrbuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo Una interpretazione della legge, questa, che risulta confermata anche dalla lettura della disciplina applicativa che - come previsto dallo stesso art. 3, comma 12, della legge n. 549/1945 - e' stata successivamente emanata dal Ministro del tesoro con il decreto 1 marzo 1996, recante le "Modalita' di pagamento della quota dell'accisa sulle benzine, spettanti alle regioni a statuto ordinario" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 giugno 1996, n. 132). Di conseguenza la regione Sardegna ha continuato a fare affidamento sul periodico trasferimento della quota di accisa sulle benzine di sua competenza, nella misura stabilita inderogabilmente dallo statuto; e sulla base delle relative previsioni di entrata ha approvato il bilancio del 1996 ed ha predisposto il bilancio di previsione per il 1997 in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale, assieme alla legge finanziaria. 2. - La stessa Amministrazione statale, almeno in una prima fase, ha interpretato e concretamente applicato la disciplina introdotta dalla legge n. 549/1995 nel modo che si e' sopra sostenuto. Infatti la Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con tre successive note del 23 maggio, dell'8 luglio e del 4 settembre 1996 ha trasmesso alla Regione Sardegna i prospetti di ripartizione delle quote di accisa di spettanza regionale relative ai primi tre bimestri del 1996. Secondo tali prospetti risultano dovuti complessivamente alla Regione (per la sola prima meta' del 1996) L. 127.851.303.720 come quota di accisa sulla benzina, e L. 91.296.084.725 come quota di accisa sulla benzina senza piombo: per un totale complessivo di L. 219.147.388.445. Si tratta di importi sostanzialmente corrispondenti a quelli degli anni precedenti (ovviamente tenuto conto delle normali variazioni del gettito totale dell'accisa annualmente percetta in Sardegna); il che dimostra, appunto, che la Ragioneria provinciale di Cagliari, correttamente, aveva ritenuto inapplicabile alla Sardegna la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 549/1995. Senonche', successivamente, la medesima Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con nota del 29 ottobre 1996 (prot. 25944), avente ad oggetto "Art. 3, comma 12, legge n. 549 del 28 dicembre 1995 - Quota accisa sulle benzine da destinare alle regioni a statuto ordinario", ha trasmesso alla regione Sardegna tre nuovi "prospetti di riliquidazione" relativi ai primi tre bimestri del 1996 (cioe' per lo stesso periodo gennaio-giugno di cui ai prospetti precedentemente inviati). Con tali prospetti di riliquidazione sono stati nuovamente calcolati gli importi dovuti alla regione a titolo di partecipazione alla accisa sulle benzine: importi che risultano assai inferiori rispetto a quelli che erano stati calcolati con i prospetti di liquidazione precedenti. Ad esempio, per il primo bimestre 1996, l'importo dovuto alla regione per l'accisa sulla benzina e' di L. 27.332.601.555, mentre quello precedentemente calcolato con il prospetto trasmesso il 23 maggio 1996 era di L. 39.891.330.720; e l'importo dovuto per l'accisa sulla benzina senza piombo e' di L. 18.218.134.340, mentre quello calcolato con il precedente prospetto era di L. 27.702.794.035. Complessivamente, gli importi di spettanza della regione calcolati con i prospetti di "riliquidazione" del 29 ottobre 1996 assommano in totale a L. 147.633.491.650, mentre quelli precedentemente calcolati dalla stessa Ragioneria provinciale per il medesimo periodo (primo semestre 1996) erano pari a L. 219.147.388.445. La quota del gettito dell'accisa sulle benzine spettante alla regione e' stata dunque ridotta, nel solo primo semestre del 1996, di oltre 71 miliardi (esattamente di L. 71.513.896.795)| Era evidente che la suddetta riduzione della quota di spettanza regionale non poteva che essere conseguenza di una intervenuta modificazione dei criteri di calcolo applicati dall'Amministrazione statale. Ed infatti, a seguito di una richiesta di spiegazioni da parte dei competenti uffici, la regione ha appreso come la riduzione sia dipesa dal fatto che, in occasione della "riliquidazione", l'Amministrazione statale ha applicato la disciplina dell'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 come se essa prescrivesse che il pagamento della quota di accisa da destinare alle regioni a statuto ordinario debba essere effettuato anche nelle regioni a statuto speciale, e che quindi tale quota andasse detratta dal gettito dell'accisa sulle benzine percetta nel territorio della regione Sardegna, di cui i nove decimi spettano alla regione. In particolare, la regione e' venuta successivamente a conoscenza dei seguenti atti, gia' indicati in epigrafe: un telex del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, a firma del direttore centrale delle imposte indirette Cottone, in data 15 maggio 1996 (prot. 2281), indirizzata alle Direzioni compartimentali delle dogane ed imposte indirette di Torino, Bolzano, Trieste, Cagliari, e Palermo. In essa, nel dichiarato intento di risolvere delle perplessita' che si sarebbero manifestate in ordine alla esatta applicazione degli obblighi di pagamento della quota di accisa riservata alle regioni a statuto ordinario dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995, si comunica alle Direzioni compartimentali suddette che "... poiche' al momento dell'immissione in consumo non e' possibile stabilire il luogo di destinazione finale del prodotto, tale pagamento deve essere effettuato in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale. La ripartizione delle somme da versare alle regioni a statuto ordinario sara' effettuata sulla base delle quote percentuali dell'erogato annuale calcolato su tutti i quantitativi distribuiti dagli impianti ubicati in tutto il territorio nazionale"; un successivo telex ministeriale del 14 giugno 1996 (prot. n. 2629), proveniente dal medesimo Dipartimento dogane e imposte indirette (e sempre a firma del direttore centrale Cottone) indirizzato a tutte le Direzioni e circoscrizioni doganali, e ad altri uffici ed enti, con il quale si ribadisce che il pagamento della quota di accisa di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 "... deve essere effettuato all'atto della immissione in consumo delle benzine estratte dai depositi fiscali ubicati in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale ..."; una nota del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 166383, del settembre 1996 (la data precisa e' illegibile nel testo conosciuto dalla regione), indirizzata alle Ragionerie provinciali dello Stato ubicate nel territorio delle regioni a statuto speciale, con la quale si trasmette per conoscenza ai suddetti uffici una copia del citato telex del Ministero delle finanze - Direzione centrale imposizioni indirette, e - sulla base di quanto stabilito in quel telex - si danno istruzioni alle ragionerie provinciali nel senso che siccome jla quota spettante alle regioni affluisce su apposita contabilita' speciale aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, la rimanente quota di spettanza erariale, che affluisce al capitolo 1409 dell'entrata del bilancio statale, subisce, per conseguenza, una contrazione che potra' anche essere sensibile nei casi in cui i soggetti obbligati non avessero eseguito i versamenti dall'inizio del corrente anno". Si e' cosi' confermato e chiarito che la "riliquidazione" delle quote dell'accisa sulle benzine effettuata dalla ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari con i prospetti inviati con la nota del 29 ottobre 1996 e' dipesa dalla determinazione dell'amministrazione dello Stato di modificare i criteri gia' impiegati per il calcolo della quota di spettanza regionale, avendo essa, in un secondo momento, optato per una erronea interpretazione ed applicazione della disciplina introdotta dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995. Questo piu' recente ed errato indirizzo applicativo della legge n. 549/1995 assunto dall'amministrazione dello Stato ha da ultimo trovato ulteriori applicazioni e conferme. Infatti la ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con nota del 19 novembre 1996, ha inviato alla regione Sardegna il prospetto di riparto delle quote di accisa di spettanza regionale relative al quarto bimestre 1996: anche tali prospetti risultano effettuati in base ai medesimi criteri di calcolo utilizzati con i prospetti di "riliquidazione" del 29 ottobre 1996 (relativi ai primi tre bimestri), e quindi danno luogo anch'essi ad una assai rilevante riduzione dell'importo che invece spetterebbe alla regione per la quota dell'accisa sulle benzine ove non fosse stata applicata - come in realta' non deve essere applicata alla regione sardegna - la disciplina sulla quota riservata alle regioni a statuto ordinario introdotta dall'art. 3, primo comma 2, della legge n. 549/1995. In modo analogo stanno procedendo le altre ragionerie provinciali dello Stato, come quella di Sassari. Ma i suddetti atti dell'amministrazione dello Stato sono gravemente lesivi delle attribuzioni costituzionali della regione Sardegna, la quale pertanto propone, in relazione ad essi, regolamento di competenza, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione delle attribuzioni regionali e dell'autonomia finanziaria di cui agli articoli 7 ed 8 dello Statuto speciale (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme di attuazione, e degli articoli 116 e 119 Cost.; nonche' delle attribuzioni di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto. 1.1. - Con il presente ricorso la regione Sardegna solleva il conflitto di attribuzioni in relazione ai seguenti atti, gia' precedentemente illustrati: a) gli atti con cui gli uffici dell'amministrazione centrale dello Stato, avendo erroneamente interpretato la legge n. 549/1995 con il ritenere che l'art. 3, comma 12, si applicasse anche alle regioni a statuto speciale e comunque alla Sardegna, hanno prescritto ai loro uffici periferici (ragionerie provinciali dello Stato e direzioni compartimentali delle dogane ed imposte indirette) di regolarsi conseguentemente anche per cio' che attiene alla applicazione della disciplina relativa alla partecipazione della regione Sardegna al gettito della accisa sulle benzine; ed in particolare hanno prescritto agli uffici periferici del Ministero delle finanze in Sardegna di fare pagare nel territorio sardo la quota di accisa destinata alle regioni a statuto speciale dalla legge n. 549/1995; hanno prescritto alle ragionerie provinciali dello Stato ubicate in Sardegna di sottrarre all'importo complessivo dell'accisa sulle benzine percetta nel territorio sardo la quota riservata dalla legge n. 549/1995 alle regioni a statuto ordinario - distogliendo il corrispondente importo dal capitolo 1409 dell'entrata del bilancio statale - e di calcolare quindi solo sul residuo (anziche' su tutto il gettito dell'accisa percetta nel territorio sardo) la quota di spettanza della regione Sardegna. Si tratta, in particolare, dei due telex del Ministero delle finanze del 15 maggio e del 14 giugno 1996, e della nota del Ministero del tesoro - Ragioniere generale dello Stato, meglio indicate in epigrafe; b) le conseguenti determinazioni della ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari che, in esecuzione degli atti precedenti, non ha piu' imputato tutta l'accisa sulle benzine percetta in Sardegna nel 1996 al capitolo n. 1409 dell'entrata del bilancio dello Stato, ha modificato i criteri di calcolo della quota dell'accisa sulle benzine di spettanza della regione ricorrente in precedenza applicati, ed ha quindi diversamente rideterminato la quota spettante alla regione nel 1996. Si tratta delle note della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, e dei prospetti allegati, del 29 ottobre e del 19 novembre 1996, meglio indicate in epigrafe. Come si e' detto, la regione ricorrente ha fatto sino ad oggi legittimo affidamento su di una determinata entita' della quota dell'accisa sulle benzine di sua spettanza per il 1996 ed anche per il 1997. Sulla base di tali calcoli di entrate (confermati nella loro esattezza anche dai prospetti di liquidazione delle ragionerie provinciali dello Stato dei primi tre bimestri del 1996) la regione ha predisposto ed approvato il bilancio preventivo 1996, ha recentemente approvato l'assestamento di bilancio 1996 (la relativa delibera legislativa e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20 novembre 1996 e trasmessa per il visto governativo), mentre la proposta di bilancio 1997-1999 e la proposta di legge finanziaria 1997 sono attualmente all'esame del Consiglio regionale per l'approvazione. La ingente riduzione della quota regionale dell'accisa sulle benzine, stabilita dagli atti statali impugnati, oltre a tradursi in futuro (in sede di conguaglio definitivo e di liquidazione della quota annuale dell'accisa di spettanza regionale) in una rilevante contrazione delle entrate finanziarie e del patrimonio della Regione ricorrente (ricordiamo che la riduzione della quota di spettanza regionale per il 1996 puo' stimarsi sui 165 miliardi di lire), ancor prima e sin d'ora determina un gravissimo sconvolgimento dei bilanci regionali per l'anno 1996 e successivo gia' approvati od in corso di approvazione, e dei programmi degli interventi regionali nei settori di propria competenza. E' proprio e soprattutto in relazione a quest'ultimo aspetto che la regione Sardegna solleva il presente conflitto di attribuzioni, essendo chiaro che con gli atti impugnati lo Stato, male esercitando i suoi poteri, ha menomato le attribuzioni costituzionali e la sfera di autonomia della regione ricorrente (analogamente v., per tutte, sentenze n. 126 e n. 165 del 1994). Risultandone lesa, infatti, non soltanto l'autonomia propriamente finanziaria e di bilancio, ma anche quella amministrativa e programmatoria nelle materie di propria competenza, stante lo strettissimo ed indissolubile rapporto che lega la corretta effettuazione da parte dello Stato dei trasferimenti finanziari spettanti alla regione con le attivita' di programmazione e di intervento della stessa (in tal senso v. ancora, per tutte, sentenza n. 381 del 1996). 1.2. - Premesso quanto sopra, a questo punto non occorre spendere molte parole per illustrare la fondatezza del presente ricorso. Con gli atti impugnati l'amministrazione dello Stato ha preteso di ridurre, in modo illegittimo, la quota dell'accisa sulle benzine che lo Statuto speciale riserva e garantisce alla regione. Esercitando illegittimamente i suoi poteri lo Stato ha quindi leso le attribuzioni costituzionali e la sfera di autonomia della regione dianzi indicate. Per quanto riguarda poi la denunziata illegittimita' degli atti in questione, e piu' in generale del modo in cui lo Stato ha esercitato i propri poteri, anche questo dovrebbe risultare gia' chiaramente da quanto si e' detto in precedenza circa la corretta interpretazione dell'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995. Si e' gia' visto, infatti, come dallo stesso tenore testuale della legge ".... una quota dell'accisa sulla benzina ... e' attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo ...") si evince che la quota dell'accisa sulla benzina, pari a 350 lire al litro, attribuita dalla legge alle sole regioni a statuto ordinario, deve essere calcolata sulla (e prelevata dalla) accisa percetta nel territorio delle sole medesime regioni a statuto ordinario che ne beneficiano; e si e' gia' detto come tale interpretazione trovi conferma anche nel successivo decreto ministeriale 1 marzo 1996. Ma, a questo punto, occorre anche aggiungere che l'esattezza della interpretazione della legge dianzi sostenuta trova ulteriore e definitiva conferma nel fatto che una diversa interpretazione della disciplina legislativa in questione, come quella fatta propria dall'amministrazione statale con gli atti impugnati, renderebbe quella disciplina palesemente incostituzionale. Infatti, secondo tale interpretazione, il versamento della quota riservata dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 alle sole regioni a statuto ordinario dovrebbe essere effettuato in tutte le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale; da cio' conseguirebbe una riduzione dell'importo dell'accisa percetta nel territorio della regione Sardegna su cui si deve effettuare il calcolo della quota spettante alla medesima Regione (riduzione corrispondente alla quota pari a 350 lire al litro attribuita alle regioni a statuto ordinario), e corrispondentemente si determinerebbe una riduzione della quota dell'accisa spettante alla regione Sardegna in base alla disciplina dello statuto (art. 8, lett. e), cit.). Ma e' evidente che in tal modo il legislatore ordinario verrebbe surrettiziamente ad eludere la disciplina costituzionale che garantisce alla regione Sardegna una determinata aliquota di partecipazione a tutta l'accisa percetta nel territorio della regione (determinata nella misura di nove decimi direttamente dalla citata norma dello statuto che infatti riferisce espressamente l'aliquota a tutta l'imposta di fabbricazione percetta nel territorio regionale), e quindi garantisce una determinata quota di partecipazione sull'intero gettito dell'accisa avutosi nella regione. Elusione che si verificherebbe con il formale mantenimento della aliquota, ma con la riduzione della quantita' del gettito dell'accisa cui si applica l'aliquota. Ne risulterebbe dunque violato l'art. 8, lettera e), dello Statuto sardo, ed anche l'art. 54, quarto comma, del medesimo Statuto, che consente di modificare o derogare il precedente art. 8 (ed in genere tutte le norme del titolo III dello Statuto) con legge ordinaria, ma solo "sentita la regione" (cioe' con una speciale procedura collaborativa, che pero' non e' stata seguita nel procedimento di approvazione della legge n. 549/1995). E' superfluo aggiungere poi, a questo punto, che ne risulterebbero parimenti violate le corrispondenti disposizioni costituzionali degli altri statuti speciali che parimenti riservano alle relative regioni e provincie autonome una quota dell'accisa sulle benzine (per esempio art. 75, lettera f), statuto Trentino-Alto Adige). Secondo un ben noto e pacifico canone interpretativo, ove di una disposizione legislativa possano darsi diverse interpretazioni occorre sempre preferire l'interpretazione conforme alle norme costituzionali e che ne eviti la invalidita'. Nel caso della disciplina stabilita dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995 si e' visto come l'interpretazione della legge fatta propria dall'amministrazione con gli atti impugnati non solo contrasta con il tenore testuale della legge, ma per di piu' la renderebbe incostituzionale. Risulta quindi confermata la esattezza della diversa interpretazione che si e' qui sostenuta, secondo cui quella disciplina legislativa non si applica alle regioni ad autonomia speciale (e comunque non puo' applicarsi alla regione Sardegna stante la speciale disciplina statutaria che le garantisce una quota del gettito dell'accisa sulle benzine). In subordine, osserviamo che, ove fosse interpretata diversamente, la suddetta disciplina stabilita dalla legge n. 549/1995 sarebbe incostituzionale per i motivi gia' illustrati, e la relativa questione di costituzionalita' - siccome non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio per conflitto di attribuzioni - dovrebbe essere sollevata da codesto stessa ecc.ma Corte. 2. - Violazione del principio di leale collaborazione. Come si e' detto in precedenza, in un primo tempo l'amministrazione aveva correttamente applicato la legge. In particolare con le note ed i prospetti di liquidazione del 23 maggio, 8 luglio e 4 settembre 1996 la ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari aveva continuato a calcolare la quota dell'accisa sulle benzine percetta in Sardegna e di spettanza della regione secondo i consueti criteri, poiche' correttamente l'amministrazione statale aveva ritenuto che in Sardegna non fosse applicabile la disposizione della legge n. 549/1995 che destina una quota dell'accisa alle regioni ad autonomia ordinaria. Inopinatamente l'amministrazione statale ha invece adottato la soluzione opposta a partire dalla nota della medesima ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari del 29 ottobre 1996 che ha "riliquidato" le quote dei primi tre bimestri del 1996. Si sottolinea che ne' la ragioneria provinciale, ne' nessun altro ufficio statale ha espressamente comunicato alla regione ricorrente un cosi' rilevante mutamento di indirizzo. Meno che mai esso e' stato comunicato alla regione ricorrente dalla direzione centrale delle imposte indirette presso il Ministero delle finanze, ne' dalla ragioneria generale dello Stato presso il Ministero del tesoro, nonostante che siano stati proprio questi gli uffici statali centrali che hanno deciso, ed imposto agli uffici periferici, il suddetto mutamento di indirizzo e la coseguente riduzione della quota dell'accisa di spettanza regionale. La regione si e' resa conto di tutto cio' a cose fatte, e solo dal confronto fra i nuovi prospetti e quelli precedenti, da cui risultava la intervenuta riduzione delle quote dell'accisa di sua spettanza. Solo a seguito di cio', ed a seguito di sue richieste di spiegazioni, la regione e' venuta a sapere delle precedenti ed a lei ignote determinazioni ministeriali. Insomma, lo Stato ha adottato un mutamento di indirizzo cosi' rilevante per le finanze regionali, che addirittura comportava una riduzione degli importi delle quote di accisa spettanti alla regione gia' liguidati, senza consultare od almeno informarne previamente la regione ricorrente, ed addirittura senza un chiarimento neppure successivo. E' evidente come in tal modo lo Stato abbia violato anche quel principio di leale collaborazione che, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte, costituisce il fondamentale e generale canone costituzionale cui si debbono sempre conformare reciprocamente lo Stato e le regioni nei loro rapporti.