Ricorso della regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
 presidente  della  Giunta  regionale pro-tempore on.le dott. Federico
 Palomba, giusta deliberazione della Giunta regionale del  4  dicembre
 1996,  n.  5592,  rappresentata  e  difesa  -  in virtu' di procura a
 margine del presente atto - dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il
 cui studio e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza  Borghese  n.
 3;
   Contro  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di  competenza
 in relazione a:
     il telex del Ministero delle finanze  - Dipartimento delle dogane
 e  delle  imposte  indirette  -  Direzione centrale della imposizione
 indiretta sulla produzione e sui consumi, del 15 maggio  1996  (prot.
 n.    2281),  avente  ad  oggetto  "Art.  3, comma 12, della legge 29
 dicembre 1995, n. 549 - Quota dell'accisa sulla benzina da  destinare
 alle regioni";
     il  successivo  telex  ministeriale,  del medesimo ufficio di cui
 sopra ed avente il medesimo oggetto, del 14  giugno  1996  (prot.  n.
 2629/I/P/C);
     la  nota  del  Ministero  del  tesoro - Ragioneria generale dello
 Stato - Ispettorato generale per  la  finanza  del  settore  pubblico
 allargato,  di data non conosciuta (ma del settembre 1996), prot.  n.
 166383, avente  ad  oggetto  "Attribuzione  alle  Regioni  a  statuto
 ordinario  di  una quota dell'accisa sulla benzina (art. 3, comma 12,
 della legge 28 dicembre 1995, n. 349);
     la nota della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, del
 29 ottobre  1996  (prot.  n.  25944)  e  gli  allegati  prospetti  di
 liquidazione   delle   quote  di  spettanza  della  regione  Sardegna
 dell'accisa sulla benzina super e  senza  piombo,  accertate  per  la
 provincia di Cagliari da gennaio a giugno 1996;
     la  successiva  nota  della medesima Ragioneria provinciale dello
 Stato di Cagliari, del 19 novembre 1996 (prot. n. 27230) e l'allegato
 prospetto di liquidazione relativo al periodo luglio-agosto 1996.
                               F a t t o
   1. - In base agli artt. 7 ed 8 dello  Statuto  speciale,  approvato
 con  legge  costituzionale  n.  3  del  1948,  ed alle relative norme
 d'attuazione,  nonche'  agli  artt.  116  e  119  Cost.,  l'autonomia
 finanziaria   della   regione   Sardegna  (che  e'  l'imprescindibile
 presupposto dell'autonomo esercizio di  tutte  le  funzioni  ad  essa
 costituzionalmente  attribuite)  si  fonda,  sotto  il  profilo delle
 entrate, sulla partecipazione  -  nella  misura  stabilita  da  norme
 costituzionali  -  al  gettito  dei  tributi  erariali  riscossi  nel
 territorio regionale. Tale partecipazione e' prevista e  disciplinata
 dall'art.  8  dello statuto speciale per la Sardegna (come sostituito
 dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122).
   In particolare l'art. 8, lett. e),  dello  Statuto  stabilisce  che
 spettano alla regione i "nove decimi dell'imposta di fabbricazione su
 tutti  i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della
 regione". Pertanto spettano alla regione Sardegna anche i nove decimi
 della  accisa  sulla  benzina,  e   sulla   benzina   senza   piombo,
 disciplinata  dagli  artt.  21  e ss. (v. spec. art. 21, primo comma,
 lettere a) e b)) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo
 unico delle leggi sulle imposte di fabbricazione e di consumo.
   Come  e'  evidente,  sia  per la regione Sardegna, sia per le altre
 regioni ad autonomia speciale (e per le province autonome di Trento e
 di Bolzano), la cui autonomia  finanziaria  si  fonda  essenzialmente
 sulla   partecipazione  a  tributi  erariali,  la  garanzia  di  tale
 autonomia sta, da un lato,  nella  impossibilita'  per  lo  Stato  di
 procedere   (unilateralmente)   alla  modificazione  delle  quote  di
 partecipazione regionale, se non attraverso  procedure  di  revisione
 costituzionale  o,  comunque,  basate  su intese fra Stato e regione;
 dall'altro nell'applicazione della quota regionale a tutto il gettito
 derivante dal tributo erariale.
   Sino ad oggi la partecipazione della regione  Sardegna  al  gettito
 della  accisa sulle benzine non ha mai dato luogo ad alcun problema o
 controversia.
   Il gettito  complessivo  dell'accisa  sulle  benzine  percetto  nel
 territorio  regionale  e'  stato  sino  ad oggi interamente imputato,
 dalle Ragionerie provinciali dello Stato, al capitolo di bilancio  n.
 1409, e le medesime Ragionerie hanno poi provveduto a contabilizzare,
 sulla base dei dati elaborati dall'U.T.F, e sulla base dei versamenti
 affluiti nel suddetto capitolo le quote dovute alla regione Sardegna.
 Considerato   che   annualmente   in   Sardegna   vengono   consumati
 complessivamente circa 630 milioni  di  litri  di  benzina,  l'accisa
 sulle  benzine con piombo e senza piombo percetta nella regione - con
 riferimento ai dati dell'anno 1995  -  e'  in  totale  di  circa  671
 miliardi,  e  la  corrispondente  quota  di  spettanza  della regione
 Sardegna (considerate anche le riserve erariali) e' di circa  510.307
 milioni.
   Alla  fine  del 1995 e' stata promulgata la legge 28 dicembre 1995,
 n. 549, il cui art. 3, al comma 12, ha stabilito  che:  "A  decorrere
 dal  1  gennaio  1996  una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC
 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e  sulla  benzina  senza  piombo
 (codice  NC  2710  00 27, 2710 00 29, E 2710 00 32) per autotrazione,
 nella misura di lire 350 al  litro,  e'  attribuita  alla  regione  a
 statuto  ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di
 tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene  versato  dai
 soggetti  obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilita'
 speciale  di  girofondi  aperta  presso  la  sezione   di   Tesoreria
 provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere
 alle  regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono trasferite
 mensilmente in apposito conto corrente  aperto  presso  la  Tesoreria
 centrale  dello  Stato  intestato  con  la medesima denominazione. La
 ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi
 erogati nell'anno  precedente  dagli  impianti  di  distribuzione  di
 carburante  che  risultano  dal  registro  di carico e scarico di cui
 all'art.  3  del  d.-l.  5  maggio  1957,  n.  271,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  2  luglio  1957,  n.  474  e successive
 modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con
 il   Ministro   delle   finanze,   sono  stabilite  le  modalita'  di
 applicazione delle disposizioni del presente comma".
   Era chiaro come tale innovazione legislativa  non  influisse  sulla
 percentuale  della  accisa  percetta  in  Sardegna  e  spettante alla
 regione.  Infatti si evince senza ombra di dubbio dal tenore testuale
 della  norma  (specialmente  dal  primo  periodo   del   surriportato
 dodicesimo  comma  dell'art.  3 della legge n. 549/1995) che la quota
 dell'accisa sulla benzina, pari  a  350  lire  al  litro,  che  viene
 attribuita  alle  regioni  a  statuto ordinario deve essere calcolata
 sulla (e prelevata dalla) accisa percetta nel territorio  delle  sole
 stesse  regioni  che ne beneficiano: "... una quota dell'accisa sulla
 benzina ... e' attrbuita alla regione a  statuto  ordinario  nel  cui
 territorio  avviene  il  consumo  Una  interpretazione  della  legge,
 questa, che risulta confermata anche dalla lettura  della  disciplina
 applicativa  che - come previsto dallo stesso art. 3, comma 12, della
 legge n. 549/1945 - e' stata successivamente emanata dal Ministro del
 tesoro con  il  decreto  1  marzo  1996,  recante  le  "Modalita'  di
 pagamento  della  quota  dell'accisa  sulle  benzine,  spettanti alle
 regioni a statuto ordinario"  (pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  7
 giugno 1996, n. 132).
   Di conseguenza la regione Sardegna ha continuato a fare affidamento
 sul  periodico  trasferimento  della quota di accisa sulle benzine di
 sua  competenza,  nella  misura  stabilita   inderogabilmente   dallo
 statuto;  e  sulla  base  delle  relative  previsioni  di  entrata ha
 approvato il bilancio del 1996  ed  ha  predisposto  il  bilancio  di
 previsione  per  il  1997  in  corso  di  approvazione  da  parte del
 Consiglio regionale, assieme alla legge finanziaria.
   2. - La stessa Amministrazione statale, almeno in una  prima  fase,
 ha  interpretato  e  concretamente applicato la disciplina introdotta
 dalla legge n. 549/1995 nel modo che si e' sopra  sostenuto.  Infatti
 la Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con tre successive
 note del 23 maggio, dell'8 luglio e del 4 settembre 1996 ha trasmesso
 alla  Regione  Sardegna  i  prospetti  di ripartizione delle quote di
 accisa di spettanza regionale relative  ai  primi  tre  bimestri  del
 1996.  Secondo  tali prospetti risultano dovuti complessivamente alla
 Regione (per la sola prima meta' del 1996)  L.  127.851.303.720  come
 quota  di  accisa  sulla  benzina,  e L. 91.296.084.725 come quota di
 accisa sulla benzina senza piombo: per un totale  complessivo  di  L.
 219.147.388.445.  Si tratta di importi sostanzialmente corrispondenti
 a quelli degli anni precedenti (ovviamente tenuto conto delle normali
 variazioni del gettito totale  dell'accisa  annualmente  percetta  in
 Sardegna); il che dimostra, appunto, che la Ragioneria provinciale di
 Cagliari,  correttamente,  aveva ritenuto inapplicabile alla Sardegna
 la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 549/1995.
   Senonche',  successivamente,  la  medesima  Ragioneria  provinciale
 dello  Stato di Cagliari, con nota del 29 ottobre 1996 (prot. 25944),
 avente ad oggetto "Art. 3, comma 12, legge n.  549  del  28  dicembre
 1995 - Quota accisa sulle benzine da destinare alle regioni a statuto
 ordinario",  ha  trasmesso alla regione Sardegna tre nuovi "prospetti
 di riliquidazione" relativi ai primi tre bimestri del 1996 (cioe' per
 lo stesso periodo gennaio-giugno di cui ai prospetti  precedentemente
 inviati).  Con tali prospetti di riliquidazione sono stati nuovamente
 calcolati gli importi dovuti alla regione a titolo di  partecipazione
 alla  accisa  sulle  benzine:  importi  che risultano assai inferiori
 rispetto a quelli che  erano  stati  calcolati  con  i  prospetti  di
 liquidazione  precedenti.  Ad  esempio,  per  il primo bimestre 1996,
 l'importo dovuto alla regione per l'accisa sulla  benzina  e'  di  L.
 27.332.601.555,   mentre  quello  precedentemente  calcolato  con  il
 prospetto trasmesso il 23 maggio 1996 era  di  L.  39.891.330.720;  e
 l'importo  dovuto  per  l'accisa  sulla benzina senza piombo e' di L.
 18.218.134.340, mentre quello calcolato con il  precedente  prospetto
 era di L. 27.702.794.035.  Complessivamente, gli importi di spettanza
 della  regione  calcolati  con i prospetti di "riliquidazione" del 29
 ottobre 1996 assommano in totale a L. 147.633.491.650, mentre  quelli
 precedentemente  calcolati dalla stessa Ragioneria provinciale per il
 medesimo  periodo   (primo   semestre   1996)   erano   pari   a   L.
 219.147.388.445.  La  quota  del  gettito  dell'accisa  sulle benzine
 spettante alla regione  e'  stata  dunque  ridotta,  nel  solo  primo
 semestre   del   1996,  di  oltre  71  miliardi  (esattamente  di  L.
 71.513.896.795)|
   Era evidente che la suddetta riduzione  della  quota  di  spettanza
 regionale  non  poteva  che  essere  conseguenza  di  una intervenuta
 modificazione dei criteri di calcolo  applicati  dall'Amministrazione
 statale.  Ed  infatti,  a  seguito di una richiesta di spiegazioni da
 parte dei competenti uffici, la regione ha appreso come la  riduzione
 sia  dipesa  dal  fatto  che,  in  occasione  della "riliquidazione",
 l'Amministrazione statale ha applicato  la  disciplina  dell'art.  3,
 comma  12,  della legge n.  549/1995 come se essa prescrivesse che il
 pagamento della quota di accisa da destinare alle regioni  a  statuto
 ordinario  debba  essere  effettuato  anche  nelle  regioni a statuto
 speciale, e che  quindi  tale  quota  andasse  detratta  dal  gettito
 dell'accisa  sulle  benzine  percetta  nel  territorio  della regione
 Sardegna, di cui i nove decimi spettano alla regione.
   In particolare, la regione e' venuta successivamente  a  conoscenza
 dei seguenti atti, gia' indicati in epigrafe:
     un  telex del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle dogane
 e delle imposte indirette,  a  firma  del  direttore  centrale  delle
 imposte  indirette  Cottone,  in  data  15  maggio 1996 (prot. 2281),
 indirizzata alle Direzioni compartimentali delle  dogane  ed  imposte
 indirette  di Torino, Bolzano, Trieste, Cagliari, e Palermo. In essa,
 nel  dichiarato  intento  di  risolvere  delle  perplessita'  che  si
 sarebbero  manifestate  in  ordine  alla  esatta  applicazione  degli
 obblighi di pagamento della quota di accisa riservata alle regioni  a
 statuto ordinario dall'art.  3, comma 12, della legge n. 549/1995, si
 comunica  alle Direzioni compartimentali suddette che "... poiche' al
 momento dell'immissione in consumo  non  e'  possibile  stabilire  il
 luogo di destinazione finale del prodotto, tale pagamento deve essere
 effettuato  in  tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale.
 La ripartizione  delle  somme  da  versare  alle  regioni  a  statuto
 ordinario   sara'  effettuata  sulla  base  delle  quote  percentuali
 dell'erogato annuale calcolato su tutti  i  quantitativi  distribuiti
 dagli impianti ubicati in tutto il territorio nazionale";
     un  successivo  telex  ministeriale  del 14 giugno 1996 (prot. n.
 2629),  proveniente  dal  medesimo  Dipartimento  dogane  e   imposte
 indirette   (e   sempre  a  firma  del  direttore  centrale  Cottone)
 indirizzato a tutte le Direzioni  e  circoscrizioni  doganali,  e  ad
 altri  uffici  ed  enti,  con  il quale si ribadisce che il pagamento
 della quota di accisa di cui all'art. 3, comma  12,  della  legge  n.
 549/1995  "...  deve  essere  effettuato all'atto della immissione in
 consumo delle benzine estratte dai depositi fiscali ubicati in  tutte
 le regioni, comprese quelle a statuto speciale ...";
     una  nota  del  Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 166383,
 del  settembre  1996  (la  data  precisa  e'  illegibile  nel   testo
 conosciuto  dalla  regione),  indirizzata alle Ragionerie provinciali
 dello Stato ubicate nel territorio delle regioni a statuto  speciale,
 con la quale si trasmette per conoscenza ai suddetti uffici una copia
 del  citato  telex  del  Ministero delle finanze - Direzione centrale
 imposizioni indirette, e - sulla base di  quanto  stabilito  in  quel
 telex - si danno istruzioni alle ragionerie provinciali nel senso che
 siccome  jla  quota  spettante  alle  regioni  affluisce  su apposita
 contabilita' speciale aperte presso le  tesorerie  provinciali  dello
 Stato,  la  rimanente  quota  di spettanza erariale, che affluisce al
 capitolo  1409  dell'entrata  del  bilancio  statale,  subisce,   per
 conseguenza,  una  contrazione  che potra' anche essere sensibile nei
 casi in cui i soggetti obbligati non avessero eseguito  i  versamenti
 dall'inizio del corrente anno".
   Si  e'  cosi'  confermato  e chiarito che la "riliquidazione" delle
 quote  dell'accisa  sulle   benzine   effettuata   dalla   ragioneria
 provinciale  dello  Stato  di Cagliari con i prospetti inviati con la
 nota  del  29   ottobre   1996   e'   dipesa   dalla   determinazione
 dell'amministrazione   dello  Stato  di  modificare  i  criteri  gia'
 impiegati per il calcolo della quota di spettanza  regionale,  avendo
 essa,  in  un secondo momento, optato per una erronea interpretazione
 ed applicazione della disciplina introdotta dall'art.  3,  comma  12,
 della legge n. 549/1995.
   Questo  piu' recente ed errato indirizzo applicativo della legge n.
 549/1995  assunto  dall'amministrazione  dello  Stato  ha  da  ultimo
 trovato  ulteriori  applicazioni  e  conferme.  Infatti la ragioneria
 provinciale dello Stato di Cagliari, con nota del 19  novembre  1996,
 ha  inviato alla regione Sardegna il prospetto di riparto delle quote
 di accisa di spettanza regionale relative al  quarto  bimestre  1996:
 anche tali prospetti risultano effettuati in base ai medesimi criteri
 di  calcolo  utilizzati  con  i  prospetti di "riliquidazione" del 29
 ottobre 1996 (relativi ai primi tre bimestri), e quindi  danno  luogo
 anch'essi  ad  una  assai rilevante riduzione dell'importo che invece
 spetterebbe alla regione per la quota dell'accisa sulle  benzine  ove
 non fosse stata applicata - come in realta' non deve essere applicata
 alla  regione  sardegna  -  la  disciplina sulla quota riservata alle
 regioni a statuto ordinario introdotta dall'art. 3,  primo  comma  2,
 della  legge  n. 549/1995. In modo analogo stanno procedendo le altre
 ragionerie provinciali dello Stato, come quella di Sassari.
   Ma i suddetti atti dell'amministrazione dello Stato sono gravemente
 lesivi delle attribuzioni costituzionali della regione  Sardegna,  la
 quale   pertanto  propone,  in  relazione  ad  essi,  regolamento  di
 competenza, per i seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   1. -  Violazione  delle  attribuzioni  regionali  e  dell'autonomia
 finanziaria  di  cui  agli articoli 7 ed 8 dello Statuto speciale (l.
 cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme di attuazione, e degli
 articoli 116 e 119 Cost.; nonche'  delle  attribuzioni  di  cui  agli
 articoli 3 e 4 dello Statuto.
   1.1.  -  Con  il  presente  ricorso  la regione Sardegna solleva il
 conflitto  di  attribuzioni  in  relazione  ai  seguenti  atti,  gia'
 precedentemente illustrati:
     a)  gli  atti  con  cui  gli uffici dell'amministrazione centrale
 dello Stato, avendo erroneamente interpretato la  legge  n.  549/1995
 con  il  ritenere  che  l'art.  3, comma 12, si applicasse anche alle
 regioni a statuto speciale e comunque alla Sardegna, hanno prescritto
 ai loro uffici  periferici  (ragionerie  provinciali  dello  Stato  e
 direzioni  compartimentali  delle  dogane  ed  imposte  indirette) di
 regolarsi   conseguentemente   anche   per   cio'  che  attiene  alla
 applicazione della  disciplina  relativa  alla  partecipazione  della
 regione  Sardegna  al  gettito  della  accisa  sulle  benzine;  ed in
 particolare hanno prescritto agli  uffici  periferici  del  Ministero
 delle  finanze  in  Sardegna  di  fare pagare nel territorio sardo la
 quota di accisa destinata alle regioni a statuto speciale dalla legge
 n. 549/1995; hanno prescritto alle ragionerie provinciali dello Stato
 ubicate in Sardegna di sottrarre all'importo complessivo  dell'accisa
 sulle  benzine percetta nel territorio sardo la quota riservata dalla
 legge n. 549/1995 alle regioni a statuto ordinario - distogliendo  il
 corrispondente  importo  dal  capitolo 1409 dell'entrata del bilancio
 statale - e di calcolare quindi solo sul residuo (anziche'  su  tutto
 il  gettito  dell'accisa  percetta  nel territorio sardo) la quota di
 spettanza della regione Sardegna. Si tratta, in particolare, dei  due
 telex del Ministero delle finanze del 15 maggio e del 14 giugno 1996,
 e  della  nota  del  Ministero del tesoro - Ragioniere generale dello
 Stato, meglio indicate in epigrafe;
     b) le conseguenti  determinazioni  della  ragioneria  provinciale
 dello Stato di Cagliari che, in esecuzione degli atti precedenti, non
 ha  piu'  imputato  tutta l'accisa sulle benzine percetta in Sardegna
 nel 1996 al capitolo n. 1409 dell'entrata del bilancio  dello  Stato,
 ha  modificato  i  criteri  di  calcolo della quota dell'accisa sulle
 benzine  di  spettanza  della  regione   ricorrente   in   precedenza
 applicati, ed ha quindi diversamente rideterminato la quota spettante
 alla  regione  nel  1996.  Si  tratta  delle  note  della  Ragioneria
 provinciale dello Stato di Cagliari, e dei prospetti allegati, del 29
 ottobre e del 19 novembre 1996, meglio indicate in epigrafe.
   Come si e' detto, la regione  ricorrente  ha  fatto  sino  ad  oggi
 legittimo  affidamento  su  di  una  determinata  entita' della quota
 dell'accisa sulle benzine di sua spettanza per il 1996 ed  anche  per
 il  1997.    Sulla  base di tali calcoli di entrate (confermati nella
 loro esattezza anche dai prospetti di liquidazione  delle  ragionerie
 provinciali  dello  Stato dei primi tre bimestri del 1996) la regione
 ha  predisposto  ed  approvato  il  bilancio  preventivo   1996,   ha
 recentemente  approvato  l'assestamento di bilancio 1996 (la relativa
 delibera legislativa e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20
 novembre 1996 e  trasmessa  per  il  visto  governativo),  mentre  la
 proposta  di  bilancio  1997-1999  e la proposta di legge finanziaria
 1997  sono  attualmente  all'esame  del   Consiglio   regionale   per
 l'approvazione.
   La  ingente  riduzione  della  quota  regionale  dell'accisa  sulle
 benzine, stabilita dagli atti statali impugnati, oltre a tradursi  in
 futuro  (in  sede  di  conguaglio  definitivo e di liquidazione della
 quota annuale dell'accisa di spettanza regionale)  in  una  rilevante
 contrazione  delle entrate finanziarie e del patrimonio della Regione
 ricorrente (ricordiamo che la  riduzione  della  quota  di  spettanza
 regionale  per il 1996 puo' stimarsi sui 165 miliardi di lire), ancor
 prima e sin d'ora determina un gravissimo sconvolgimento dei  bilanci
 regionali  per l'anno 1996 e successivo gia' approvati od in corso di
 approvazione, e dei programmi degli interventi regionali nei  settori
 di  propria  competenza.  E'  proprio  e  soprattutto  in relazione a
 quest'ultimo aspetto che la  regione  Sardegna  solleva  il  presente
 conflitto  di attribuzioni, essendo chiaro che con gli atti impugnati
 lo Stato, male esercitando i suoi poteri, ha menomato le attribuzioni
 costituzionali  e  la  sfera  di  autonomia  della regione ricorrente
 (analogamente v., per tutte, sentenze n. 126  e  n.  165  del  1994).
 Risultandone  lesa,  infatti,  non  soltanto l'autonomia propriamente
 finanziaria  e  di  bilancio,  ma  anche  quella   amministrativa   e
 programmatoria   nelle  materie  di  propria  competenza,  stante  lo
 strettissimo  ed  indissolubile  rapporto  che   lega   la   corretta
 effettuazione  da  parte  dello  Stato  dei  trasferimenti finanziari
 spettanti alla regione  con  le  attivita'  di  programmazione  e  di
 intervento  della stessa (in tal senso v. ancora, per tutte, sentenza
 n. 381 del 1996).
   1.2. - Premesso quanto sopra, a questo punto non  occorre  spendere
 molte parole per illustrare la fondatezza del presente ricorso.
   Con  gli atti impugnati l'amministrazione dello Stato ha preteso di
 ridurre, in modo illegittimo, la quota dell'accisa sulle benzine  che
 lo  Statuto  speciale  riserva e garantisce alla regione. Esercitando
 illegittimamente  i  suoi  poteri  lo  Stato  ha   quindi   leso   le
 attribuzioni  costituzionali  e  la  sfera di autonomia della regione
 dianzi indicate.
   Per quanto riguarda poi la denunziata illegittimita' degli atti  in
 questione,  e piu' in generale del modo in cui lo Stato ha esercitato
 i propri poteri, anche questo dovrebbe risultare gia' chiaramente  da
 quanto  si  e'  detto in precedenza circa la corretta interpretazione
 dell'art. 3, comma 12, della legge n. 549/1995.  Si  e'  gia'  visto,
 infatti,  come  dallo  stesso  tenore  testuale della legge ".... una
 quota dell'accisa sulla benzina ...  e'  attribuita  alla  regione  a
 statuto  ordinario  nel  cui  territorio  avviene il consumo ...") si
 evince che la quota dell'accisa sulla benzina, pari  a  350  lire  al
 litro,  attribuita dalla legge alle sole regioni a statuto ordinario,
 deve essere calcolata sulla (e prelevata dalla) accisa  percetta  nel
 territorio  delle  sole  medesime  regioni a statuto ordinario che ne
 beneficiano; e si e'  gia'  detto  come  tale  interpretazione  trovi
 conferma anche nel successivo decreto ministeriale 1 marzo 1996.
   Ma,  a questo punto, occorre anche aggiungere che l'esattezza della
 interpretazione  della  legge  dianzi  sostenuta  trova  ulteriore  e
 definitiva  conferma  nel fatto che una diversa interpretazione della
 disciplina  legislativa  in  questione,  come  quella  fatta  propria
 dall'amministrazione  statale  con  gli  atti  impugnati,  renderebbe
 quella disciplina palesemente incostituzionale. Infatti, secondo tale
 interpretazione, il versamento della  quota  riservata  dall'art.  3,
 comma  12,  della  legge  n.  549/1995  alle  sole  regioni a statuto
 ordinario  dovrebbe  essere  effettuato  in  tutte  le  regioni,  ivi
 comprese  quelle  a  statuto  speciale;  da  cio'  conseguirebbe  una
 riduzione dell'importo  dell'accisa  percetta  nel  territorio  della
 regione  Sardegna  su  cui  si deve effettuare il calcolo della quota
 spettante alla medesima Regione (riduzione corrispondente alla  quota
 pari   a  350  lire  al  litro  attribuita  alle  regioni  a  statuto
 ordinario), e corrispondentemente  si  determinerebbe  una  riduzione
 della  quota dell'accisa spettante alla regione Sardegna in base alla
 disciplina dello statuto (art. 8, lett. e), cit.). Ma e' evidente che
 in tal modo il legislatore  ordinario  verrebbe  surrettiziamente  ad
 eludere  la  disciplina  costituzionale  che  garantisce alla regione
 Sardegna una determinata aliquota di partecipazione a tutta  l'accisa
 percetta  nel  territorio  della regione (determinata nella misura di
 nove decimi direttamente dalla citata norma dello statuto che infatti
 riferisce espressamente l'aliquota a tutta l'imposta di fabbricazione
 percetta   nel   territorio   regionale),  e  quindi  garantisce  una
 determinata quota di partecipazione sull'intero  gettito  dell'accisa
 avutosi  nella regione. Elusione che si verificherebbe con il formale
 mantenimento della aliquota, ma con la riduzione della quantita'  del
 gettito dell'accisa cui si applica l'aliquota. Ne risulterebbe dunque
 violato  l'art.   8, lettera e), dello Statuto sardo, ed anche l'art.
 54, quarto comma, del medesimo Statuto, che consente di modificare  o
 derogare il precedente art. 8 (ed in genere tutte le norme del titolo
 III  dello Statuto) con legge ordinaria, ma solo "sentita la regione"
 (cioe' con una speciale procedura collaborativa,  che  pero'  non  e'
 stata  seguita  nel  procedimento  di  approvazione  della  legge  n.
 549/1995). E' superfluo  aggiungere  poi,  a  questo  punto,  che  ne
 risulterebbero   parimenti  violate  le  corrispondenti  disposizioni
 costituzionali degli altri statuti speciali che  parimenti  riservano
 alle  relative  regioni  e  provincie  autonome una quota dell'accisa
 sulle benzine (per esempio art. 75, lettera f), statuto Trentino-Alto
 Adige).
   Secondo un ben noto e pacifico canone interpretativo,  ove  di  una
 disposizione   legislativa   possano  darsi  diverse  interpretazioni
 occorre  sempre  preferire  l'interpretazione  conforme  alle   norme
 costituzionali  e  che  ne  eviti  la  invalidita'.  Nel  caso  della
 disciplina stabilita dall'art. 3, comma 12, della legge  n.  549/1995
 si   e'  visto  come  l'interpretazione  della  legge  fatta  propria
 dall'amministrazione con gli atti impugnati non solo contrasta con il
 tenore  testuale  della  legge,  ma  per  di   piu'   la   renderebbe
 incostituzionale.   Risulta  quindi  confermata  la  esattezza  della
 diversa interpretazione che si e' qui sostenuta, secondo  cui  quella
 disciplina  legislativa  non  si  applica  alle  regioni ad autonomia
 speciale (e comunque non puo' applicarsi alla regione Sardegna stante
 la speciale disciplina statutaria che le  garantisce  una  quota  del
 gettito dell'accisa sulle benzine).
   In  subordine, osserviamo che, ove fosse interpretata diversamente,
 la suddetta disciplina stabilita  dalla  legge  n.  549/1995  sarebbe
 incostituzionale   per  i  motivi  gia'  illustrati,  e  la  relativa
 questione di costituzionalita' - siccome non manifestamente infondata
 e  rilevante  ai  fini  del  presente  giudizio  per   conflitto   di
 attribuzioni  -  dovrebbe  essere  sollevata da codesto stessa ecc.ma
 Corte.
   2. - Violazione del principio di leale collaborazione.
   Come si e' detto in precedenza, in un primo tempo l'amministrazione
 aveva correttamente applicato la legge. In particolare con le note ed
 i prospetti di liquidazione del 23 maggio, 8  luglio  e  4  settembre
 1996   la  ragioneria  provinciale  dello  Stato  di  Cagliari  aveva
 continuato a calcolare la quota dell'accisa sulle benzine percetta in
 Sardegna e di spettanza della regione  secondo  i  consueti  criteri,
 poiche' correttamente l'amministrazione statale aveva ritenuto che in
 Sardegna  non  fosse  applicabile  la  disposizione  della  legge  n.
 549/1995 che destina una quota dell'accisa alle regioni ad  autonomia
 ordinaria.     Inopinatamente  l'amministrazione  statale  ha  invece
 adottato la soluzione opposta a partire  dalla  nota  della  medesima
 ragioneria  provinciale  dello  Stato di Cagliari del 29 ottobre 1996
 che ha "riliquidato" le quote dei primi tre bimestri del 1996.
   Si  sottolinea  che ne' la ragioneria provinciale, ne' nessun altro
 ufficio statale ha espressamente comunicato alla  regione  ricorrente
 un cosi' rilevante mutamento di indirizzo. Meno che mai esso e' stato
 comunicato  alla  regione  ricorrente  dalla direzione centrale delle
 imposte indirette  presso  il  Ministero  delle  finanze,  ne'  dalla
 ragioneria  generale  dello  Stato  presso  il  Ministero del tesoro,
 nonostante che siano stati proprio questi gli uffici statali centrali
 che hanno deciso, ed imposto  agli  uffici  periferici,  il  suddetto
 mutamento   di  indirizzo  e  la  coseguente  riduzione  della  quota
 dell'accisa di spettanza regionale. La regione si e'  resa  conto  di
 tutto cio' a cose fatte, e solo dal confronto fra i nuovi prospetti e
 quelli  precedenti,  da  cui risultava la intervenuta riduzione delle
 quote dell'accisa di sua spettanza. Solo a  seguito  di  cio',  ed  a
 seguito  di  sue  richieste  di  spiegazioni,  la regione e' venuta a
 sapere delle precedenti ed a lei ignote determinazioni ministeriali.
   Insomma, lo Stato ha  adottato  un  mutamento  di  indirizzo  cosi'
 rilevante  per  le  finanze regionali, che addirittura comportava una
 riduzione degli importi delle quote di accisa spettanti alla  regione
 gia'  liguidati, senza consultare od almeno informarne previamente la
 regione ricorrente,  ed  addirittura  senza  un  chiarimento  neppure
 successivo. E' evidente come in tal modo lo Stato abbia violato anche
 quel principio di leale collaborazione che, secondo l'insegnamento di
 codesta  ecc.ma  Corte, costituisce il fondamentale e generale canone
 costituzionale cui si debbono  sempre  conformare  reciprocamente  lo
 Stato e le regioni nei loro rapporti.